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Quei figli "non italiani" degli italiani all'estero: diniego alla trascrizione dell'atto di nascita. Cittadinanza italiana dei figli nati all'estero.

Aggiornamento: 12 dic


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L'importanza centrale del lignaggio italiano nella Legge 74/2025

È un cambio di paradigma silenzioso ma radicale quello introdotto dalla Legge 74/2025 ( conversione decreto legge 36/2025), una normativa che sta ridefinendo il concetto stesso di italianità per le famiglie residenti fuori dai confini nazionali.

Contrariamente a quanto finora creduto e applicato, i figli nati all'estero da cittadini italiani non diventano più automaticamente italiani.


L'applicazione della legge 74/2025 a livello dei Consolati italiani e gli Uffici di Stato Civili comunali è la seguente: la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero può essere rigettata se non si soddisfano requisiti di "lignaggio" o residenza. Non basta più che il genitore abbia il passaporto italiano; lo Stato ora indaga sulla qualità e sulla storia di quella cittadinanza.


Il "Pedigree" Italiano richiesto dalla Legge 74/2025

La nuova normativa sembra aver introdotto una sorta di certificazione di "italianità DOC", o "pedigree"( nel senso inglese di certificato genealogico), necessario per trasmettere lo status civitatis ai propri discendenti. Il legislatore ha voluto porre un freno agli automatismi di acquisizione e riconoscimento della cittadinanza italiana, richiedendo un legame sostanziale con l'Italia o una continuità di sangue ininterrotta.

La regola generale è il blocco della trasmissione automatica per i nati all'estero. Tuttavia, la legge prevede tre specifiche eccezioni che permettono al minore nato all'estero di acquisire la cittadinanza italiana:


  1. Il Lignaggio Completo: Il minore ha un nonno italiano e un genitore italiano appartenenti allo stesso ramo familiare (dimostrazione della continuità di sangue "pura" o iure sanguinis rafforzato).

  2. La Residenza Effettiva: Il bambino è nato all'estero da uno straniero naturalizzato italiano che ha vissuto legalmente in Italia per almeno due anni dopo l'attribuzione della cittadinanza italiana e prima della nascita del figlio. Questo requisito sembrerebbe escludere chi ha ottenuto la cittadinanza e si è trasferito subito all'estero, indifferentemente dal tempo effettivamente vissuro in Italia prima dell'acquisizione e/o riconoscimento della cittadinanza italiana.

  3. L'Assenza di Alternative o Apolidia di fatto : Il minore non può acquisire altra cittadinanza trasmessa da uno o da entrambi i genitori secondo la legge dello Stato estero.


Delle tre, la terza opzione è sicuramente la più complessa, poiché sposta l'onere della prova della cittadinanza italiana sul richiedente e comporta uno studio attento e comparato della legge straniera (es. brasiliana, statunidense, cinese) in rapporto all'entrata in vigore della normativa italiana.


Cosa fare in caso di blocco? I documenti necessari

Se vi trovate nel limbo burocratico, con un rifiuto o una sospensione della trascrizione, la battaglia si sposta sul piano documentale. Al momento non ci sono indicazioni specifiche da parte dei consolati italiani né giurisprudenza di merito applicabile. Tuttavia, in base alla pregressa esperienza acquisita da Avvocato Italiano Valencia in pratiche di nazionalità e di emigrazione anche con paesi extra EU la documentazione necessaria potrebbe essere la seguente:

In base alle recenti richieste istruttorie dei consolati, per sbloccare la pratica è necessario produrre una documentazione probatoria molto specifica, spesso da richiedere alle autorità del Paese di origine del genitore (es. Cina, c, o altri stati extra-UE come Brasile):


  • Modulo di richiesta di trascrizione: Compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i genitori.

  • Certificato negativo di cittadinanza estera: Documento emesso dalle autorità estere (es. Consolato Cinese) che attesti che il genitore, acquisendo la cittadinanza italiana, ha perso quella d'origine.

  • Certificazione sulla legge estera (Nesso di Causalità): Attestazione ufficiale del contenuto e della vigenza della legge straniera che stabilisce che l'acquisto di una seconda cittadinanza (quella italiana) comporta la decadenza automatica di quella originaria.

  • Certificazione sull'impossibilità di trasmissione: Documento che provi che, secondo la legge dello Stato estero, il figlio nato all'estero da genitori ex-cittadini non acquisisce la cittadinanza straniera se ha diritto ad un'altra cittadinanza (quella italiana per discendenza al momento della nascita).



Nel caso che tu abbia bisogno di assistenza, lo Studio Avvocato Italiano Valencia mette a tua disposizione la pregressa esperienza acquisita in questi casi.




Conclusioni: Il ritorno del Paterfamilias


La nuova Legge 74/2025 ha di fatto esaltato il concetto di lignaggio. Sia nella discendenza iure sanguinis classica che nelle nuove casistiche, viene esaltato il ruolo dei nonni quali soggetti cardine che trasmettono la cittadinanza, veri e propri patrii o paterfamilias che garantiscono la continuità dello status giuridico ai nipoti, scavalcando talvolta la figura del genitore naturalizzato "fresco" che non ha maturato sufficiente radicamento in Italia.

È una riforma che guarda al passato per proiettarsi al futuro, vincolando i diritti dei figli alla storia dei padri e dei nonni.


Viva i Nonni Italiani, viva la Repubblica Italiana.




 
 
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